Si può costruire sulle aree F? Un po’ sì, un po’ no.

Premesso che sono contrario a questi interventi per una serie di motivi e che comunque la cosa andrebbe approfondita a parte, vorrei almeno capire a livello di regole qual’è la verità. In Italia ci sono talmente tante norme, molte in contraddizione o poco chiare, che c’è ampio spazio per l’interpretazione, cerchiamo però almeno di individuare dei dati oggettivi.
Sulle aree F c’è chi dice che non sono edificabili, chi dice che lo sono solo per attrezzature generali e chi sostiene (ovviamente la Giunta) che si può edificare e anche in senso residenziale.

Il primo riferimento che abbiamo è la Legge regionale del 24 marzo 2000, la n. 20. All’articolo 18 vengono definiti e circoscritti gli accordi che l’Amministrazione può stringere con i privati proprietari dei terreni. Ecco ad esempio l’accordo fatto per la zona di via Aristotele.

Il secondo che abbiamo è il testo coordinato di PSC-POC-RUE. Ci interessano in particolare l’articolo 16.4 (che spiega la disciplina delle zone F e le destinazioni d’uso ammesse), il 16.5 che parla della dotazione di standard per quelle aree e il 16.7 bis che definisce la perequazione delle suddette aree. In quest’ultimo si rimanda all’articolo 16.10 (quello che approfondisce lo strumento della perequazione applicato alle aree G) e lo estende alle aree F. Il 16.7 bis elenca gli utilizzi possibili tra cui: le attrezzature generali normalmente previste, per i trasferimenti di potenzialità edificatoria derivanti da accordi di cui all’art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 o per permute patrimoniali, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, di edilizia residenziale sociale (ERS) di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9 e al D.M. 22 aprile 2008 e successivi provvedimenti applicativi, e di edilizia comunale per l’affitto, per gli interventi di edilizia economica e popolare e per insediamenti produttivi (PEEP e PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.) e altri.

Infine abbiamo le delibere della Giunta che facendo riferimento agli articoli citati prima hanno portato avanti la perequazione delle zone F. A questo punto i soggetti privati che posseggono le aree devono presentare un piano particolareggiato di iniziativa privata, che ha un iter lungo: Consigli di circoscrizione, commissioni e infine deve essere successivamente approvata dal Consiglio Comunale.

Poi? Poi può costruire. O almeno così sembra.

Ezio Righi, al convegno sulle aree F della scorsa settimana, poneva l’attenzione sull’articolo 16.5 (POC) che recita: “Per le zone F da attuarsi mediante PUA gli strumenti urbanistici devono destinare una quota non inferiore al 40% della superficie fondiaria a verde e/o parcheggi pubblici o di uso pubblico, aggiuntiva alle pertinenze delle funzioni insediate o da insediare.” e al secondo comma aggiunge “Fino a quando non siano stati formati gli strumenti di iniziativa pubblica, di cui al precedente comma, nella zona F e nelle parti di zona F interne a zone diversamente classificate sono consentiti soltanto gli adeguamenti delle attrezzature esistenti, nel limite di un indice di utilizzazione fondiaria di 4.000 mq./ha”.

Pare quindi essere questo il passaggio che manca, quello riguardante quel 40% dedicato alla dotazione di standard (vedi glossario). Sempre che non ci siano conflitti con altre norme, se qualcuno ne sa di più dica la sua opinione e la pubblicherò volentieri. Detto questo, su quelle aree non bisogna comunque costruire. Ma di questo ne parliamo la prossima volta.

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